Occorre tanta attenzione al corretto trasporto delle derrate alimentari
Il rilancio economico della filiera agro-alimentare passa anche attraverso la valorizzazione del “Made in Italy” che tenga conto del corretto trasporto delle derrate alimentari.
Il nostro Paese è, a volte, un importatore strutturale di materie prime, spesso importate anche dall’estero e di cui non può fare a meno, in attesa di una politica più strutturale che consenta una maggiore autonomia.
Il settore agroalimentare, consequenzialmente, attraversa trasformazioni connesse sia alla evoluzione di esigenze normative sia ad esigenze di mercato. In tale contesto occorre dare sicurezza per garantire standard di qualità ai prodotti che consentano adeguate risposte alle esigenze nutrizionali. La sicurezza igienico-sanitaria richiede un percorso che garantisca “dalla terra alla tavola” una filiera foriera di certezze per la tutela dei prodotti e del consumatore.
L’operatore del settore alimentare che intende svolgere attività propedeutiche connesse alla distribuzione è tenuto a produrre una D.I.A. alla competente Azienda Unità Sanitaria Locale ed una comunicazione alla S.U.A.P. (sportello unico delle attività produttive) corredate da una relazione tecnica esplicativa. Fondamentale importanza assume, nel contesto della filiera richiamata, l’idoneità dei mezzi di trasporto al fine, tra l’altro, di evitare contaminazioni batteriche o particellari, promiscuità di materiali tra loro incompatibili causate o da contatti diretti o indiretti (aerodispersori, percolamenti mancata sanificazione nel trasporto di merci diverse e/o incompatibili).
L’autotrasporto di rifiuti (pericolosi e non) ed alimenti sfusi, in particolare cereali (grano, mais, farro, orzo, ecc.), hanno posto e tuttora inducono riflessioni sulla idoneità delle norme a garantire adeguata protezione. Le problematiche del trasporto nazionale e transfrontaliero e soprattutto in conto terzi, su rotaia e su gomma, al fine di ottimizzare i costi, rimarcano criticità di prassi diffuse tramite cui si può utilizzare alternativamente lo stesso vettore di più merci con lo stesso vano di carico (cassoni, containers).
La questione si è aggravata allorché si è riscontrato il trasporto promiscuo ed alternato di rifiuti (pericolosi e non pericolosi), ed alimenti sfusi non confezionati. A volte nello stesso vano di carico, si son trasportati in periodi temporali brevi e ravvicinati, cereali sfusi provenienti anche dall’estero, in particolare dalla Europa centrale, con gli stessi veicoli adibiti anche al trasporto di rifiuti pericolosi verso quegli Stati (residui di amianto, fanghi pericolosi e tossici, cenerei leggeri e pesanti, ecc.).
Il controllo degli organi preposti, attuato anche tramite complesse attività investigative, ha trovato notevoli difficoltà operative anche per la complessità territoriale degli accertamenti (ad esempio l’operazione “Grano Sicuro” partita dall’Emilia Romagna e che ha interessato quattro regioni del Nord, ha visto coinvolte 64 ditte di autotrasporto in conto terzi in gran parte provenienti da Austria, Germania, Romania, Slovenia, Ungheria, e da 78 imprese produttrici e/o detentrici di rifiuti speciali). Il vero problema è che l’apparato normativo vigente non sempre è idoneo ad affrontare esaustivamente il problema: vediamo alcune criticità.
A fronte di normative di principio, le attività di controllo risentono di distonie operative che rendono spesso difficoltosi gli iter accertativi con particolare riferimento ai trasporti promiscui.
Le imprese di trasporto rifiuti presentano la domanda di iscrizione, ai sensi dell’articolo 194 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, modificato dall’articolo 17 del D.Lgs. 205/2010, per trasporti transfrontalieri e/o trasporti nel territorio nazionale di rifiuti (pericolosi e non), presso le sezioni provinciali o regionali dell’Albo Nazionale Gestore Ambientali. Contemporaneamente gli stessi vettori possono presentare anche la D.I.A. (dichiarazione di attività) e/o S.C.I.A. presso le Aziende Sanitarie competenti per territorio per il trasporto alimenti. Gli stessi mezzi possono esercitare quindi sia il trasporto di derrate sia quello di altro materiale usufruendo, attualmente, di moduli già preimpostati che non facilitano o consentono di evidenziare preliminarmente entrambi le attività svolte.
Non esiste una banca dati nazionale sui trasportatori di alimenti mentre esiste una banca dati per il trasporto dei rifiuti. Ciò comporta spesso l’incomunicabilità tra le varie sezioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e le Autorità Amministrative competenti per il trasporto alimenti che si limitano a prendere atto della dichiarazione fide facente del trasportatore. E’ quindi possibile che alcune imprese di trasporto, consce del difetto organizzativo e della gestione della regolarizzazione del trasporto degli alimenti, formalizzino prima l’aspetto collegato al trasporto degli alimenti e poi a quello dei rifiuti o viceversa risultando, almeno formalmente, in regola nei confronti di eventuali controlli su strada o su rotaia in entrambi i casi.
Occorrerebbe quindi istituire formalmente una banca dati nazionale dove far iscrivere le imprese di trasporto, sia in conto terzi sia in conto proprio, imponendo a tutte le Autorità Amministrative coinvolte procedure che consentano di verificare preliminarmente, nel caso di trasporto di derrate alimentari, la compatibilità dei vettori eventualmente adibiti al trasporto di materie diverse ed incompatibili tra loro, incrociando a priori i dati. Per il trasporto di alimenti si ritiene peraltro auspicabile garantire la presenza di idonea documentazione in capo al vettore con l’accettazione formale di divieto di trasporto di rifiuti pericolosi con lo stesso mezzo punendola, in caso di dichiarazioni mendaci, con le sanzioni di legge.
Altri elementi che possono essere oggetto di specifiche disposizioni sono: la dichiarazione obbligatoria del numero di matricola o di targa del container all’Albo Gestori (ad oggi vi sono diversità di comportamenti tra talune regioni), idonea certificazione al seguito dell’autotrasportatore che attesti la corretta avvenuta sanificazione nel caso di consentiti rapporti promiscui.
Un propedeutico approccio di obbligatorio scambio informativo degli organi di gestione coinvolti, consentirebbe preventivamente di evitare eventuali conseguenze negative per la salute umana non sempre visibili a breve periodo in quanto le sostanze inquinanti che filtrano e/o si uniscono agli alimenti sono micro particelle che se arrivano al consumatore possono provocare danni irreparabili sicuramente non attenuabili da alcuna sanzione amministrativa o penale irrogata.
Si ritiene inoltre giusta una rivisitazione delle normative di settore al fine di una tutela più efficace della salute e dell’ambiente che incida in maniera più incisiva sulle infrazioni legate all’uso promiscuo dei vani di carico con alimenti e rifiuti.
Altra particolare esigenza emersa dalle attività ricognitive del fenomeno è la necessità di una più adeguata sinergia tra gli organi accertatori italiani ed organi di controllo ed amministrativi di Paesi come l’Austria e la Germania (non escludendo anche altri come la Slovenia, la Croazia ecc.) con cui si condividono i trasporti transfrontalieri, permettendo un più veloce e proficuo accesso alle loro banche dati, in maniera tale da prevenire o reprimere con più forza azioni disvaloriali il cui contrasto è peraltro reso più difficile, causa la transnazionalità, sotto il profilo della contestazione sia degli illeciti amministrativi sia di quelli penali.
Giuseppe GIOVE Gen. Div. Carabinieri (ris.)